Terzo settore e fiscalità, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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Le risposte dell'Agenzia delle Entrate al quesito inoltrato dal Forum nazionale, riguardo alle conseguenze fiscali per il mancato adeguamento degli Statuti da parte degli enti del Terzo settore

Fino a quando non sarà attivo il Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) potranno continuare a usufruire dei regimi fiscali attuali. La risposta dell'Agenzia delle Entrate al quesito posto dal Forum nazionale del Terzo settore - che aveva chiesto conferma se gli enti che non procedono all’adeguamento del proprio statuto possono continuare ad applicare le disposizioni fiscali previgenti - sciolgono uno dei nodi derivanti dal mancato allineamento temporale tra avviamento del registro e la scadenza per l’adeguamento degli statuti.

Nella richiesta di chiarimento il Forum aveva richiamato la circolare n. 13 del 31 maggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 31 maggio 2019 in cui si ribadisce che Odv, Aps e Onlus iscritte agli appositi registri che non adeguino i propri statuti entro il termine stabilito – allora era fissato al 3 agosto 2019 – potranno continuare a usufruire del regime fiscale finora previsto.

Nella sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha confermato questa impostazione, basandosi sull'indicazione del Codice del Terzo settore per cui: "Sino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore (vale a dire entro il 3 agosto 2019). Entro il medesimo termine esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. L'impostazione rimane invariata nonostante la proroga al 30 giugno 2020.

Un altro chiarimento importante riguarda le indicazioni sulla trasmigrazione tra registri attuali e il nuovo Runts, contenute nella stessa circolare di maggio, di cui si fa riferimento nella risoluzione. Spetterà gli enti pubblici territoriali comunicare al Runts i dati di Odv e Aps presenti nei registri territoriali esistenti fino al giorno prima dell’operatività del registro. Sarà poi il Runts a effettuare le verifiche e richiedere eventuali informazioni e documenti mancanti. Fino alla chiusura del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei relativi registri continueranno a essere considerati Odv e Aps. Anche per quanto riguarda le Onlus, la verifica dello statuto alle nuove disposizioni del Codice sarà effettuata dall’ufficio del registro unico competente.

Perciò organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte nei relativi registri e in possesso dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla loro normativa di settore, potranno usufruire delle attuali disposizioni fiscali fino all’attivazione del registro unico nazionale, anche senza aver modificato il proprio statuto entro il termine previsto del 30 giugno 2020. Stesso discorso vale per le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe.

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