Apparecchi da gioco senza vincite in denaro, riaperta la piattaforma per le autorizzazioni

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Per due settimane gli enti del Terzo settore, in particolare i circoli, possono presentare richieste all’Agenzia delle Dogane

Da mercoledì 1 a mercoledì 15 giugno riapre il sistema per la presentazione telematica delle richieste di nulla-osta per la messa in esercizio degli apparecchi da gioco senza vincite in denaro. A comunicarlo è l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con la circolare n.18 dello scorso 19 maggio.

La riapertura della piattaforma viene motivata con la necessità di assicurarne l’accesso anche alle attività stagionali, presumibilmente chiuse alla data dell’ordinaria scadenza del termine del 30 aprile scorso. È tuttavia evidente che, se non saranno implementati sistemi di conforme “selezione all’ingresso”, la riapertura configurerà un’opportunità diffusa per attivare la richiesta dei nulla-osta, anche da parte di quei circoli di Terzo settore che si siano trovati in difficoltà a osservare la scadenza del 30 aprile.

Gli apparecchi da gioco interessati dal nulla-osta sulla messa in esercizio sono quelli che non erogano vincite in denaro relativi al comma 7 dell’articolo 110 del Tulps (Regio Decreto n. 731/1931). Di questo ampio novero, tuttavia, non tutti possono essere installati presso i circoli, ma solo i seguenti:

- gli apparecchi elettromeccanici in cui il giocatore esprime la sua abilità e che, ad esito della partita, distribuiscono premi in piccola oggettistica (es: gru);

- i videogiochi attivabili a moneta, privi di collegamento in rete;

- gli apparecchi meccanici quali biliardi, calciobalilla, flipper, attivabili a gettone o moneta, purché non distribuiscano tagliandi-premio;

- gli apparecchi meccanici quali biliardi, calciobalilla, “freccette”, ping pong, messi a disposizione per uno specifico scopo oppure a tempo (es. affitto ad ore o in occasione di una manifestazione).

Per quanto riguarda l'installazione dei giochi - che deve essere subordinata al possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all’ art. 86 del Tulps - occorre che vengano rispettati i limiti numerici parametrati in base agli spazi del circolo, e più precisamente, che non sia superato il limite di un apparecchio ogni 5 metri quadrati, sino a un massimo di 10 apparecchi.

Prima della messa in esercizio degli apparecchi è necessario poi che il legale rappresentante del circolo provveda a richiedere all’Adm il rilascio di apposito nulla-osta. La richiesta del titolo autorizzatorio ha un costo pari a 5 euro per ciascun apparecchio, che raddoppia in caso di necessità di rilascio del dispositivo di identificazione elettronica (Rfid). In ogni caso, gli apparecchi meccanici quali biliardi e biliardini, dovranno essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2023.

L’istanza per il rilascio del titolo si presenta telematicamente, accreditandosi presso l’area riservata del Portale unico Dogane e Monopoli (www.adm.gov.it), con una delle tre modalità di autenticazione previste: Carta nazionale dei servizi (Cns), Carta di identità digitale (Cie), Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Sul sito dell’Agenzia è reperibile un tutorial per facilitare la comprensione della procedura, che prevede i seguenti punti:

- presentazione dell’istanza e successiva visibilità dello stato “protocollata”;

- validazione dell’istanza a seguito della lavorazione da parte di Adm e abilitazione al pagamento del corrispettivo (vedi sopra);

- versamento del corrispettivo tramite funzione PagoPA e successivo abbinamento del sistema alla richiesta di pertinenza: a quel punto la pratica sarà visibile nello stato “pagata”;

- entro i successivi 7 giorni il dispositivo di identificazione elettronica è inviato da Adm all’ufficio territorialmente competente; la conclusione di questa fase è visibile dall’applicativo, nella sezione “richieste”, dove comparirà la comunicazione “titolo disponibile”;

- il legale rappresentante può quindi recarsi presso l’ufficio territoriale di Adm per la consegna del titolo e del dispositivo.

La circolare ricorda che la messa a disposizione dei giochi a titolo gratuito presso locali aperti al pubblico non esime né dal rilascio del titolo autorizzatorio, né dal correlato pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti, che per gli apparecchi meccanici avviene ancor oggi, lo ricordiamo, sulla scorta di imponibili medi predeterminati, e dunque non in termini puntuali (corrispettivi effettivamente incassati). La precisazione dell’Adm, a prima vista, avvalora i termini di un’insussistenza dell’obbligo di dotarsi dei titoli autorizzatori laddove l’uso degli apparecchi, in specie quelli che appartengono alla tradizione sociale-ricreativa dei circoli di Terzo settore (calciobalilla, biliardo, freccette ecc.) siano posti a disposizione degli associati a titolo gratuito, nel quadro delle attività di aggregazione e socialità che supportano le finalità istituzionali, riversandosi in tale modalità quella connotazione di uso familiare e privato dei giochi che già in passato la Cassazione aveva stigmatizzato come qualificante al fine di espungere dal contesto autorizzatorio le tombole circolistiche.

È essenziale precisare che il dato richiamato andrebbe eventualmente recepito dai circoli avendo pieno discernimento che, in tali casi, l’onere della prova circa l’azionamento delle attività secondo lo schema non soggetto, rischierebbe di essere a carico della stessa associazione che lo invoca, tenuto anche conto dei riflessi che l’indirizzo importa sul piano tributario, e più precisamente in materia di assolvimento dell’Isi sugli apparecchi.

Tags: Associazionismo, Tassazione e fiscalità, Territorio nazionale